Statuto aggiornato al 5/10/2019

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ALLEGATO “A” AL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 5 ottobre 2019
STATUTO dell’Organizzazione di Volontariato denominata

«L’IMPRONTA DEI MONTI ALBURNI: escursionismo creativo del territorio»

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata
È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, (di seguito indicato come “Codice del Terzo settore” o “CTS”) e successive modifiche, con particolare riferimento agli artt. 32-35, l’associazione denominata “L’Impronta dei Monti Alburni: escursionismo creativo per il territorio”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
Una volta acquisita la qualifica di organizzazione di volontariato ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l’acronimo ODV senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell’Associazione diventerà quindi “L’Impronta dei Monti Alburni: escursionismo creativo per il territorio – ODV” oppure “L’Impronta dei Monti Alburni : escursionismo creativo per il territorio – organizzazione di volontariato” e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l’indicazione di “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
L’associazione ha sede legale in Sant’Angelo a Fasanella (SA) alla Piazza Capaccio Vecchia n. 3, CAP 84027. Il trasferimento della sede è adottato con delibera dell’Assemblea ordinaria dei soci e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L’Associazione potrà, con delibera del Consiglio Direttivo, istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
L’associazione ha durata illimitata.
Il Consiglio direttivo delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
L’associazione opera nel territorio della regione Campania
Art. 2 – Scopo, finalità e attività
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi unicamente dell’attività di volontariato dei propri associati:
I. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, comma 1, lettera t, D. Lgs. n. 117/2017), mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo, delle seguenti azioni:
I. Promuovere la pratica dell’escursionismo quale mezzo di integrazione sociale e personale, con particolare riferimento a soggetti svantaggiati e/o che siano in condizioni di obiettivo disagio connesso a situazioni di invalidità, forme di devianza, difficoltà economiche ed emarginazione sociale
ii. Promuovere la pratica e la disciplina dell’escursionismo, sia in campo nazionale che internazionale, con o senza attrezzature tecniche, a piedi, in bici, a cavallo, in diretto contatto con la natura in tutte le sue forme, ambienti e stagioni;
iii. Promuovere ed organizzare attività di trekking ed attività sportive, ludiche e motorie atte a migliorare la qualità della vita;
II. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5, comma 1, lettera e, D. Lgs. n. 117/2017), mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo, delle seguenti azioni:
i. Promuovere la pratica e la disciplina dell’escursionismo, sia in campo nazionale che internazionale, con o senza attrezzature tecniche, a piedi, in bici, a cavallo, quale strumento per il recupero di un corretto rapporto tra uomo, natura e ambiente;
ii. Organizzare corsi di educazione ambientale rivolti alle scuole, con particolare riferimento a quelle dell’obbligo;
III. organizzazione e gestione di attivita’ turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, comma 1, lettera k, D. Lgs. n. 117/2017), mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo, delle seguenti azioni:
i. Promuovere la pratica e la disciplina dell’escursionismo, sia in campo nazionale che internazionale, con o senza attrezzature tecniche, a piedi, in bici, a cavallo, quale strumento di conoscenza, protezione e tutela delle tradizioni rurali e montane per la salvaguardia ed il rispetto delle tradizioni locali;
ii. Organizzare gite, manifestazioni escursionistiche, campi di lavoro e di studio, campeggi, anche mediante la gestione, diretta e/o indiretta di aree attrezzate naturalistiche, nonché rifugi di montagna e strutture leggere per l’ospitalità diffusa, con particolare riferimento alle pratiche di inclusione dei soggetti svantaggiati;
iii. Promuovere il turismo naturalistico ed in particolare tutte le attività dirette alla conoscenza del territorio, quali osservazioni astronomiche, paesaggistiche, ornitologiche, floristiche, geologiche, entomologiche, storico-culturali, per i propri soci e per terzi;
IV. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lettera i, D. Lgs. n. 117/2017), mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo, delle seguenti azioni:
i. Organizzare seminari, convegni, conferenze, corsi didattici ed informativi, corsi di formazione, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni cinematografiche ed audiovisive utili a diffondere adeguate conoscenze sulla disciplina dell’escursionismo e sul patrimonio culturale immateriale rappresentato dalle tradizioni popolari legate all’ambiente nonché alla tutela ed alla conservazione dell’ambiente;
ii. Utilizzare, per il conseguimento degli scopi sociali, ogni mezzo di diffusione come stampa, radio, televisione, web, invio di stampati occasionali e/o periodici stampati o editi in proprio o da terzi, a mezzo posta o con altri mezzi;
V. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5, comma 1, lettera w, D. Lgs. n. 117/2017), mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo, delle seguenti specifiche azioni:
i. promuovere presso gli enti e le istituzioni pubbliche tutte le azioni necessarie al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e comunque finalizzate ad una migliore realizzazione delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
ii. costituirsi parte civile ai sensi dell’art. 91 c.p.p. per tutti quei reati che ledano gli interessi generali enumerati nel presente statuto nonché tutti gli interessi meritevoli di tutela dei destinatari dell’attività dell’associazione.
VI. Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, comma 1, lettera z, D. Lgs. n. 117/2017), mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo, delle seguenti specifiche azioni:
i. Ristrutturazione e gestione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità da utilizzare per le attività associative e da mettere a disposizione gratuitamente per la comunità;
ii. candidarsi per la gestione dei rifugi montani e delle oasi naturalistiche e faunistiche istituite dagli enti locali e dagli Enti Parco e Riserve Naturali.
Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 3 – Soci

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Per i soci minorenni non è prevista la possibilità di esercitare il diritto di voto per delega. I soci minorenni non godono del diritto di elettorato passivo. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal C.T.S.
Tutti i soci godono degli stessi diritti ed hanno i medesimi doveri.

Art. 4 – Diritti dei soci
I soci hanno il diritto di:
 eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
 frequentare i locali dell’associazione;
 partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
 concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività
 prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;
Le modalità e procedure per l’esercizio di tali diritti saranno stabilite dal Regolamento generale e dalle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 5 – Obblighi dei soci
I soci hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
– tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall’Associazione;
– svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;

Art. 6 – Adesione
La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. I minori presentano la richiesta di adesione per il tramite dell’esercente la potestà parentale.
Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l’ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l’assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Art. 7 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.
Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all’associazione, oppure il socio che abbia percepito compensi per la sua attività associativa oppure il socio che ponga in essere comportamenti incompatibili con le finalità dell’Associazione può essere escluso dall’associazione.
Qualora il Consiglio Direttivo ravveda i presupposti per l’espulsione di un socio, lo deferisce con delibera motivata all’Assemblea dei soci in sessione ordinaria, comunicando all’interessato la delibera mediante raccomandata a.r., ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata. L’Assemblea dei soci ascolta personalmente il Presidente dell’Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi. L’Assemblea dei soci decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio, deliberando con voto segreto.
Il socio può sempre recedere dall’associazione, comunicandolo in forma scritta con un preavviso minimo di trenta giorni.
La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 8 – Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea;
– il Consiglio direttivo;
– il Presidente;
– l’Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del Codice del terzo settore;
l’Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del Codice del terzo settore;
Ai componenti degli organi sociali, salvo che ai componenti dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all’art.2397, comma 2, del Codice civile non può essere attribuito alcun compenso, nessun tipo di rimborso personale è ammesso. Tutti i soci possono contribuire con le loro prestazioni professionali e artistiche a incrementare le attività sociali, una dedizione alla gestione del tempo libero a cui non è attribuito alcun compenso.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
La durata degli organi sociali è di 1 (uno) anno. I componenti degli organi sociali sono immediatamente rieleggibili.
I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso dell’anno terminano il loro mandato allo scadere della carica dell’organo nel quale sono subentrati.

Art. 9 – Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti e in regola con il versamento della quota associativa .
Delibera su tutte le attività dell’associazione, in particolare:
– nomina e revoca il Presidente ed il Vicepresidente e i componenti degli altri organi sociali;
– nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– approva i bilanci;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sull’esclusione degli associati, se lo statuto non attribuisca la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Ciascun socio ha diritto ad un voto.
Ogni socio interviene personalmente in Assemblea. Non è ammesso voto per delega.
Alle sedute dell’Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:
a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/5 (un quinto) dei soci.
Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell’assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l’Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’assemblea.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla
quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
È formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall’Assemblea per la durata di 1(uno) anno e rieleggibili nei limiti previsti dall’art. 8, co. 4, del presente statuto.
L’Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
– stilare il rendiconto economico mensile dell’associazione, consultabile dai soci in qualsiasi momento.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
I componenti del Consiglio Direttivo decadono di diritto nel caso siano assenti ingiustificati per due volte consecutive.
Nel caso di decadenza di uno o più componenti, per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando il socio o i soci che nell’ultima elezione da parte dell’Assemblea degli iscritti seguono nella graduatoria di votazione.
Nel caso in cui la sostituzione secondo tale modalità non sia possibile, il Presidente dell’Associazione convoca l’Assemblea ordinaria per lo svolgimento di elezioni suppletive.
Il Consiglio direttivo può nominare un segretario tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:
– tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
– disbrigo della corrispondenza;
– redazione e conservazione dei verbali della riunione dell’Assemblea e del Comitato Direttivo;
Il Consiglio direttivo può nominare un tesoriere tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:
– Predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;
– tenuta dei registri e della contabilità dell’organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;.
– riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.
I compiti di Segretario e Tesoriere possono essere assolti dallo stesso consigliere.

Art. 11 – Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
È eletto dall’Assemblea tra i soci, a maggioranza dei presenti, contestualmente al Consiglio direttivo.
Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell’intero Consiglio direttivo.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all’attività compiuta.
In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all’assunzione dei medesimi.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest’ultimo sia impossibilitato all’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 12 – Organo di controllo
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l’art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Il numero dei componenti verrà determinato dall’assemblea convocata per la sua nomina.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, se costituito da revisori legale iscritti nell’apposito registro, può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
La carica di membro dell’Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione.

Art. 13 – Revisione legale dei conti
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo Settore, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Art. 14 – Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 – Divieto di distribuzione degli utili –
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 3 CTS, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 – Risorse economiche

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore. Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 17 – Bilancio di esercizio
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.
L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 18 – Bilancio sociale e informativa sociale


L’associazione deve pubblicare annualmente il bilancio. L’associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 19 – Libri Sociali
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
– libro dei soci, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.
Art. 20 – Volontari

I volontari sono tutti i soci che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Non sono ammessi e non saranno corrisposti rimborsi per le spese, ancorché documentate, sostenute dai volontari.

Art. 21 – Lavoratori

L’associazione non può avvalersi di prestazioni esterne di lavoro autonomo o di altra natura, le sue funzioni vanno incrementate con l’apporto professionale e artistico esistenti tra i soci come da art.20.

Art. 22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo quanto deliberato dall’Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento o, in mancanza di tale deliberazione, alla Fondazione Italia Sociale.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Art. 23 – Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell’ordinamento giuridico, purché compatibili.

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